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Pignoramento autoveicoli

Con le norme varate dal Decreto Rilancio e confermate nel Decreto Agosto (DL 104/2020), diversi ambiti economici hanno subito rallentamenti. In particolare, a seguito della sospensione dell’attività giudiziaria, i pignoramenti presso terzi da parte di Agenzia delle Entrate Riscossioni sono stati sospesi fino al 15 ottobre, per notifiche avvenute dopo l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia, oggi Legge 27/2020.
Ci sono però iter che possono proseguire. Parliamo dei pignoramenti tra privati e le procedure su beni mobiliari, che comprendono il pignoramento autoveicoli.

Recupero crediti e beni mobiliari: cosa possono pignorare?

L’espropriazione mobiliare di beni da parte di una persona o impresa che vanti un credito nei confronti di un debitore è una misura eseguibile in alternativa al pignoramento immobiliare, su case o terreni di proprietà, e al pignoramento presso terzi dei conti correnti bancari o postali.

Nei casi di recupero crediti giudiziale attraverso il pignoramento mobiliare, Giurisprudenza vuole che si prediligano i “beni di pronto realizzo“, che garantiscono una rivendita rapida. Pertanto, i primi beni pignorabili per legge sono generalmente il denaro contante, i gioielli, i titoli di credito e altri oggetti di rilevante valore economico presenti nel luogo di dimora del debitore. Tra questi, anche l’automobile.

Due modalità per il pignoramento autoveicoli

La prima procedura di pignoramento dell’auto prevede che, dopo la notifica dell’atto di precetto al debitore, il creditore ne consegni copia all’ufficiale giudiziario. Al titolo esecutivo con le somme su cui vanta un diritto, si unisce la richiesta di far accesso all’abitazione del debitore. In questo frangente, l’ufficiale giudiziario rileva beni di veloce realizzazione. Se si accerta la presenza di veicoli, possono essere sottoposti a pignoramento. A questo, seguirà la messa all’asta da parte dell’Istituto Vendite Giudiziarie.

L’esito di questa modalità di pignoramento mobiliare dipende dalla effettiva presenza di un autoveicolo pignorabile che l’ufficiale possa individuare nei pressi dell’abitazione del debitore.

Per il rintraccio di eventuali veicoli ci sono due modalità di ricerca: tramite targa di un veicolo che sappiamo già essere in possesso del debitore o tramite ricerca nominativa di tutti i veicoli intestati al soggetto.

Il pignoramento autoveicoli telematico

Un’altra possibilità prevede il pignoramento telematico dei veicoli intestati al debitore. In questo caso, si evita l’invio dell’ufficiale giudiziario e si accertata l’esistenza di eventuali automobili tramite Anagrafe Tributaria. Si tratta di un database accessibile su autorizzazione del Presidente del Tribunale, che deve acconsentire al rintraccio di redditi e patrimoni del debitore esecutato.

Per iscrivere il pignoramento al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), è il creditore a predisporre l’atto di pignoramento mobiliare nel quale si indichi espressamente il bene da sottoporre a esecuzione mobiliare.

Casi particolari e limiti: pignoramenti auto a disabili, veicoli cointestati e strumentali

Nel caso di pignoramento auto di un disabile, se avanzato da parte di privati, la legge non pone particolari veti o limiti (come invece accade per Agenzia delle EntrateRiscossioni).
L’auto acquistata con beneficio della Legge 104/1992 o intestata a un familiare che ha a proprio carico una persona portatrice di handicap rimane pertanto pignorabile.

Anche pignorare un veicolo cointestato è possibileIn un primo momento, l’esecuzione si estenderà su tutto il bene e porterà alla sua vendita all’asta. Il comproprietario non esecutato riceverà il 50% del ricavato, mentre la restante parte andrà a saldare il debito verso il creditore.

Infine, per quanto riguarda i mezzi utilizzati per lavoro, si può procedere al pignoramento del veicolo quando questo non serva a garantire il normale svolgimento dell’attività. In sostanza, l’auto utilizzata dal debitore per coprire il tragitto casa-lavoro può essere pignorata; ma altri veicoli strumentali utilizzati per l’esercizio della professione sono pignorabili nei limiti di un quinto, solo se non sussistono altri beni la cui vendita soddisfi il debito.

 


06 ottobre 2020